Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Liquidazione coatta amministrativa
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Scioglimento e liquidazione volontaria
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Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
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Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
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Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati
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Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia
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6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applica l'articolo 71.
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1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di
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6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.
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5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio della società incaricata della revisione ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello
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2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con
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3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta
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2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi
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4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai
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di propria competenza, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle
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mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.
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6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci
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1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto
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2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche
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ai sistemi previsti dall'articolo 70 è dichiarata dalla CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei
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per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto
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italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto
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3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le
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provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
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compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si
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convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
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5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato
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consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero del tesoro, del bilancio e della
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1. La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con l'intervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e
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liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in
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3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia
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società e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni ed effettuare ispezioni.
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liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di
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della programmazione economica ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni
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, anche se la società è in liquidazione. La società deve essere chiamata in giudizio. Se l'azione è esercitata nei confronti degli amministratori o dei
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modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo; c